Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta
Regio Decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri
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Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato
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eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.